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La vittoria di Fillea Cgil e FenealUil: decreto tribunale di Catania Sez. Lavoro nei confronti di Cosedil Spa. A Enna svolte le assemblee informative

“E’ solo il primo passo di una battaglia molto più lunga e ampia che non si ferma, ma il provvedimento del giudice del lavoro catanese è una bella iniezione di fiducia”. Questo il commento a margine delle assemblee informative che si sono tenute a Enna, da parte di Francesco Mudaro e Salvo Carnevale, segretari generali di FenealUil e Fillea Cgil di Enna, a proposito del provvedimento che  “…ha accolto, sia pur parzialmente, il ricorso presentato lo scorso giugno contro Cosedil Spa, ma che ne dichiara, in maniera inconfutabile, la sua condotta antisindacale consistente nella stipula di un accordo aziendale avente efficacia erga omnes con la Rsu rappresentativa della sola unità produttiva di Santa Venerina, ordinando, per l’effetto, alla datrice di lavoro di sospendere l’applicazione generalizzata del suddetto accordo a tutto il personale in forza nell’azienda.” Le assemblee si sono svolte, come al solito, alla luce del sole, seppur senza il tempo a disposizione programmato, durante questa settimana sui cantieri della provincia di Enna, dove lavorano gli operai alle dipendenze dell’impresa menzionata, oggetto del provvedimento emesso il 20 ottobre dal Giudice del Lavoro di Catania. 

“Nei suddetti termini – scrive ancora il giudice del lavoro catanese  – può ritenersi fondata la doglianza di parte ricorrente (le organizzazioni sindacali Feneal e Fillea che hanno proposto il ricorso) secondo cui il contratto aziendale è stato stipulato da una Rsu non rappresentativa, e ciò in quanto la Rsu stipulante l’accordo del 24 febbraio 2025 non è espressione dell’intera compagine lavorativa aziendale, facente capo a più unità produttive dislocate sul territorio, bensì solo dell’unità produttiva di Santa Venerina”. 

“Più chiara di così la sentenza non può essere e non si capisce come qualcuno ci veda una verità alternativa” commentano i segretari generali. 

“La condotta datoriale appare dunque lesiva delle prerogative dell’organizzazione ricorrente e della sua attività, nonché della relativa rappresentatività – recita ancora la sentenza – condizioni tutte negativamente incise dalla stipula di un accordo con efficacia aziendale erga omnes (profilo invero non messo in discussione dalla stessa resistente), con l’effetto di creare una ingiustificata alterazione rispetto alla normale rappresentanza delle istanze collettive dei lavoratori, una condizione di incertezza e una compressione rispetto alle prerogative della controparte collettiva con riferimento ad un ambito, quello della contrattazione, in cui la libertà sindacale trova una delle sue principali espressioni. …” 

“Anche questo passaggio appare evidentissimo – continuano Mudaro e Carnevale – e abbiamo spiegato ai lavoratori con la consueta serenità e con la forza della ragione, le motivazioni e le conseguenze del suindicato decreto. Pertanto, l’efficacia dell’accordo aziendale sottoscritto da una sola sigla sindacale e approvato dalla Rsu rappresentativa della sola unità produttiva di Santa Venerina non potrà essere estesa a tutti gli altri lavoratori, con la conseguenza che anche gli aspetti peggiorativi previsti nel citato accordo aziendale rispetto al contratto nazionale non potranno essere estesi agli operai nei confronti dei quali vale quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale.  Questo è il passaggio determinante che sancisce la vittoria”.

I segretari generali di FenealUil e Fillea Cgil di Enna aggiungono: “Altri aspetti investiti dall’efficacia del decreto riguardano la salvaguardia del contratto nazionale, dell’orario di lavoro e del prorompente effetto negativo sulla precarietà dei lavoratori che avrà come conseguenza positiva, invece, la stabilizzazione di una consistente quota di operai considerato che, in relazione al numero di contratti a tempo determinato, il contratto aziendale siglato il 24 febbraio 2025 derogava rispetto al contratto nazionale. Adesso la nostra battaglia continua e si sposta su altri temi che non potevano essere affrontati su un ricorso che aveva i caratteri dell’urgenza. Registriamo, inoltre, in alcuni cantieri, l’incompleta o mancata affissione in bacheca del decreto del 20.10.2025 come ordinato dal Giudice e abbiamo comunicato il difetto. Non rispondiamo, infine, in alcun modo alle dichiarazioni, inopportune e fuori luogo, apprese dai giornali in questi giorni. Ricordiamo che proprio per la natura cautelativa del ricorso era del tutto evidente che non si potessero affrontare molti altri temi ma abbiamo ottenuto il nostro principale obiettivo: la tutela del contratto nazionale e la cessazione della condotta antisindacale posta in essere da Cosedil Spa. Vigileremo su ogni aspetto, anche quello potenziale, di trasformare la contrattazione nazionale e collettiva in un fatto individuale come se fossimo dal notaio. Su questo tema saremo ancora più intransigenti”. 

Mudaro e Carnevale concludono: “Adesso attendiamo gli esiti dell’altro ricorso per condotta antisindacale promosso da FenealUil e Fillea Cgil proprio contro una consortile del gruppo madre che lavora soprattutto nella provincia di Enna”.

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